Sentenza 34/2019 (ECLI:IT:COST:2019:34)
Massima numero 41213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41214  41215  41216  41217


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Sopravvenuta modifica non retroattiva della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che condiziona la domanda di equa riparazione in violazione delle ragionevole durata del processo alla presentazione, nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., con esclusione del periodo anteriore alla sua presentazione. Il tenore letterale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015 - per cui l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata è ora condizionata dalla intervenuta affermazione del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo - ne implica chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro.

In linea di principio, l'abrogazione (ancor più se implicita) di una norma opera ex nunc.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 54  co. 2

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 3  co. 23

decreto legislativo  15/11/2011  n. 195  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte