Rilevanza della questione incidentale - Sopravvenuta modifica non retroattiva della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, che condiziona la domanda di equa riparazione in violazione delle ragionevole durata del processo alla presentazione, nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), dell'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., con esclusione del periodo anteriore alla sua presentazione. Il tenore letterale dell'art. 6, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, inserito dalla legge n. 208 del 2015 - per cui l'ammissibilità della domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata è ora condizionata dalla intervenuta affermazione del rimedio preventivo dell'istanza di prelievo almeno sei mesi prima della scadenza del termine di ragionevole durata del processo amministrativo - ne implica chiaramente l'applicabilità (solo) pro futuro.
In linea di principio, l'abrogazione (ancor più se implicita) di una norma opera ex nunc.