Sentenza 34/2019 (ECLI:IT:COST:2019:34)
Massima numero 41214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41213  41215  41216  41217


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Espressa motivazione in punto di rilevanza da parte del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della circostanza della intervenuta perenzione dei processi amministrativi cui si riferiva la pretesa indennitaria per violazione della ragionevole durata del processo. Le ordinanze del rimettente non mancano di motivare espressamente sulla ininfluenza della omessa istanza di fissazione dell'udienza nel giudizio amministrativo e della susseguente intervenuta dichiarazione di perenzione del ricorso.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 54  co. 2

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 3  co. 23

decreto legislativo  15/11/2011  n. 195  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte