Sentenza 34/2019 (ECLI:IT:COST:2019:34)
Massima numero 41216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41213  41214  41215  41217


Titolo
Giustizia amministrativa - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizione di proponibilità della domanda di indennizzo - Preventiva istanza di prelievo - Violazione del diritto al giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, come previsto dalla CEDU - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, par. 1, e 13 CEDU - l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 133 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 e dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), del d.lgs. n. 195 del 2011. La norma censurata dalla Corte di cassazione - per cui la domanda di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'art. 71, comma 2, cod. proc. amm., né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione - contrasta con il principio enunciato con la sentenza della Corte EDU 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, che ha ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo non possa considerarsi un rimedio effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo. La mancata presentazione dell'istanza - la quale, prima della sua rimodulazione, come rimedio preventivo, operato dalla legge n. 208 del 2015, non costituiva un adempimento necessario, ma una mera facoltà del ricorrente, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione" - può costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non serietà, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso, che può assumere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 54  co. 2

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

decreto legislativo  02/07/2010  n. 104  art. 3  co. 23

decreto legislativo  15/11/2011  n. 195  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  par. 1

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 13