Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica, non è accolta l'eccezione sul difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha plausibilmente motivato, nei limiti in cui può compiersi una tale delibazione nella sedes che ha originato le questioni di costituzionalità, oltre che sul generale limite di reddito e sull'assenza di fini di lucro dell'associazione richiedente, anche sulla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, presupposto richiesto dall'art. 122 del citato d.P.R. per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Né, in ragione del principio di autonomia del giudizio costituzionale, assume rilievo la diversa valutazione compiuta in precedenza dal rimettente in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla non manifesta infondatezza del ricorso amministrativo, in quanto il procedimento giurisdizionale delineato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del tutto autonomo rispetto a quello volto a esaminare il merito della pretesa fatta valere dinanzi al giudice. (Precedenti citati: ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999).
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica, non è accolta l'eccezione sul difetto di rilevanza. Il giudice a quo ha plausibilmente motivato, nei limiti in cui può compiersi una tale delibazione nella sedes che ha originato le questioni di costituzionalità, oltre che sul generale limite di reddito e sull'assenza di fini di lucro dell'associazione richiedente, anche sulla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, presupposto richiesto dall'art. 122 del citato d.P.R. per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Né, in ragione del principio di autonomia del giudizio costituzionale, assume rilievo la diversa valutazione compiuta in precedenza dal rimettente in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris e alla non manifesta infondatezza del ricorso amministrativo, in quanto il procedimento giurisdizionale delineato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è del tutto autonomo rispetto a quello volto a esaminare il merito della pretesa fatta valere dinanzi al giudice. (Precedenti citati: ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999).
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 119
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte