Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41858  41860  41861  41862


Titolo
Spese di giustizia - Accesso al gratuito patrocinio dello Stato - Ente di volontariato che svolge attività economica di rilievo sociale - Esclusione dal beneficio - Denunciata violazione del riconoscimento alle formazioni sociali degli stessi diritti garantiti agli individui - Motivazione meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione a sostegno della censura, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La motivazione sul punto è meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato e la lamentata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche - che, pur esercitando attività economica, possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - rappresenta un profilo apprezzabile, eventualmente, per la violazione del principio d'eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 119  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte