Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Titolo
Spese di giustizia - Accesso al gratuito patrocinio dello Stato - Ente di volontariato che svolge attività economica di rilievo sociale - Esclusione dal beneficio - Denunciata violazione del riconoscimento alle formazioni sociali degli stessi diritti garantiti agli individui - Motivazione meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione.
Spese di giustizia - Accesso al gratuito patrocinio dello Stato - Ente di volontariato che svolge attività economica di rilievo sociale - Esclusione dal beneficio - Denunciata violazione del riconoscimento alle formazioni sociali degli stessi diritti garantiti agli individui - Motivazione meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione a sostegno della censura, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La motivazione sul punto è meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato e la lamentata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche - che, pur esercitando attività economica, possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - rappresenta un profilo apprezzabile, eventualmente, per la violazione del principio d'eguaglianza.
È dichiarata inammissibile, per insufficienza della motivazione a sostegno della censura, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 2 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La motivazione sul punto è meramente descrittiva del parametro costituzionale evocato e la lamentata disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche - che, pur esercitando attività economica, possono accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato - rappresenta un profilo apprezzabile, eventualmente, per la violazione del principio d'eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 119
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte