Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41858  41859  41861  41862


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Evocazione di parametro priva di espressa motivazione - Intimo raccordo con le argomentazioni principalmente riferite ad altro parametro - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità fondata sulla carenza di motivazione della censura relativa alla violazione dell'art. 24 Cost. Per quanto le argomentazioni ruotino principalmente attorno all'art. 3 Cost., v'è un intimo raccordo, nella prospettiva del rimettente, tra le censure evocative del principio di eguaglianza e del diritto di azione e di difesa, che l'istituto del patrocinio a spese dello Stato intende attuare e garantire.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 119  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte