Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  09/01/2019;  Decisione del  09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41858  41859  41860  41862


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Erronea affermazione dell'interveniente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica. L'affermata impossibilità di attribuire rilievo decisivo alla importanza o alla marginalità dell'attività economica svolta dall'associazione di volontariato su cui si fonda l'eccezione è errata. Il rimettente, infatti, riferisce che l'associazione istante svolge molteplici attività economiche, le quali, tuttavia, non sono le sole esercitate, sicché, contrariamente a quanto eccepito, non può dirsi che esauriscano lo «scopo sociale» dell'associazione e, di conseguenza, non si può escludere che esse possano essere considerate marginali.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 119  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte