Sentenza 35/2019 (ECLI:IT:COST:2019:35)
Massima numero 41861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
09/01/2019; Decisione del
09/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Erronea affermazione dell'interveniente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione del rimettente - Erronea affermazione dell'interveniente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica. L'affermata impossibilità di attribuire rilievo decisivo alla importanza o alla marginalità dell'attività economica svolta dall'associazione di volontariato su cui si fonda l'eccezione è errata. Il rimettente, infatti, riferisce che l'associazione istante svolge molteplici attività economiche, le quali, tuttavia, non sono le sole esercitate, sicché, contrariamente a quanto eccepito, non può dirsi che esauriscano lo «scopo sociale» dell'associazione e, di conseguenza, non si può escludere che esse possano essere considerate marginali.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Marche in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato in quanto soggetto esercente un'attività economica. L'affermata impossibilità di attribuire rilievo decisivo alla importanza o alla marginalità dell'attività economica svolta dall'associazione di volontariato su cui si fonda l'eccezione è errata. Il rimettente, infatti, riferisce che l'associazione istante svolge molteplici attività economiche, le quali, tuttavia, non sono le sole esercitate, sicché, contrariamente a quanto eccepito, non può dirsi che esauriscano lo «scopo sociale» dell'associazione e, di conseguenza, non si può escludere che esse possano essere considerate marginali.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 119
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte