Spese di giustizia - Accesso al gratuito patrocinio dello Stato - Ente di volontariato che svolge attività economica di rilievo sociale - Esclusione dal beneficio - Denunciata disparità di trattamento e violazione del diritto di difesa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non consente l'accesso al gratuito patrocinio ad un ente di volontariato - che svolga un'attività di sicuro rilievo sociale - solo in quanto soggetto esercente un'attività economica. La scelta legislativa alla base della disposizione censurata - in una materia nella quale il legislatore gode di ampia discrezionalità, in virtù dell'intrinseca diversità dei modelli del processo civile, penale e amministrativo e in un'ottica di contenimento delle spese di giustizia - non risulta manifestamente irragionevole, in quanto l'esercizio dell'attività economica da parte di enti o associazioni, che pure non perseguono fini di lucro, consente accantonamenti in vista, fra l'altro, proprio di eventuali contenziosi giudiziali. Diversamente, l'intervento dello Stato a tutela e garanzia dell'effettivo esercizio del diritto di azione e di difesa si giustifica, per le persone fisiche, nel caso in cui la loro attività economica si traduca in un reddito inferiore alle soglie determinate dal legislatore. Né vale, inoltre, l'argomento addotto dal rimettente, secondo il quale agli enti e alle associazioni non profit sia già riconosciuta, in vari settori dell'ordinamento, un'ampia gamma di benefici a sostegno della funzione sociale che svolgono. (Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2017 e n. 178 del 2017).
L'ontologica diversità del processo penale rispetto alle controversie civili, amministrative, contabili, assieme alle particolari esigenze di difesa di chi subisce l'azione penale, per un verso, hanno determinato l'opportunità che, nel processo penale, sia approntato un sistema di garanzie che assicuri al meglio l'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e, per un altro, escludono che sia costituzionalmente necessario che il legislatore definisca un modello unitario per i diversi giudizi, dove vengono in gioco beni diversi dalla libertà personale, anche in ragione della necessità della cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2018, n. 237 del 2015 e n. 287 del 2008).