Elezioni - Norme del d.lgs. n. 235 del 2012 (c.d. "legge Severino") - Cariche elettive presso gli enti locali - Sospensione di diritto in caso di condanna non definitiva per determinati reati - Applicabilità anche se la condanna sia precedente all'elezione o alla nomina - Denunciata disparità di trattamento, violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di elettorato passivo - Insussistenza - Ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost., dell'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, il quale prevede l'automatica sospensione dalla carica degli eletti alla carica di amministratore locale che, a prescindere dal momento della condanna, sono stati condannati in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione. La norma censurata costituisce una misura cautelare non irragionevole, diretta a evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione rivestano cariche amministrative, mettendo così in pericolo il buon andamento dell'amministrazione stessa e la sua onorabilità. Inoltre, limitando, con i successivi commi, la durata della sospensione a 18 mesi - decorsi i quali senza che la sentenza sia stata confermata in appello (nel quale caso decorre un ulteriore periodo di sospensione di dodici mesi) o sia divenuta definitiva (con conseguente decadenza dell'eletto), l'eletto entrerà comunque in carica - ha ulteriormente bilanciato le esigenze di tutela della pubblica amministrazione, da un lato, e dell'eletto condannato, dall'altro, temperando in maniera non irragionevole gli effetti automatici della sentenza di condanna non definitiva in ragione del trascorrere del tempo e della progressiva stabilizzazione della stessa pronuncia e anche in questi casi il bilanciamento operato dal legislatore fra il menzionato interesse pubblico e gli altri interessi, pubblici e privati, in gioco, non appare irragionevole. È poi esclusa una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi della successiva lett. b), che prevede, in caso di condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, la sospensione dalla carica solo qualora la condanna intervenga dopo l'elezione o la nomina e sia confermata in appello. Al di fuori dei reati più gravi e dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, il legislatore ha ritenuto, non irragionevolmente, che l'esigenza di tutela oggettiva dell'ente territoriale venga meno o si indebolisca, ragion per cui ha considerato prevalenti gli interessi sottesi agli artt. 48 e 51 Cost., in caso di condanna precedente l'elezione. Né la sospensione in esame falsa la libera concorrenza elettorale dal lato passivo, pregiudicando la libera scelta del cittadino elettore dal lato attivo, perché il condizionamento delle elezioni (derivante dal fatto che il candidato già condannato è destinato provvisoriamente alla sospensione in caso di elezione) è l'inevitabile conseguenza di fatto della scelta del legislatore, espressiva del punto di equilibrio da esso individuato. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 141 del 1996 e n. 407 del 1992).
Il legislatore, nel disciplinare i requisiti per l'accesso e il mantenimento delle cariche che comportano l'esercizio di funzioni pubbliche, ben può ricercare un bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo, da un lato, e la tutela oggettiva del buon andamento e della legalità nella pubblica amministrazione, dall'altro (esigenza che non è sufficiente a far venire meno la presenza di un consapevole "atto di fiducia" dell'elettorato che elegge il candidato già condannato in via non definitiva). (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 236 del 2015, n. 118 del 2013, n. 257 del 2010, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 132 del 2001, n. 141 del 1996, n. 295 del 1994, n. 118 del 1994, n. 288 del 1993, n. 218 del 1993).