Reati e pene - Abrogazione del delitto di ingiuria - Denunciata violazione del diritto inviolabile all'onore e irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di diffamazione - Richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento precluso alla Corte costituzionale, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. - dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria, in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, cui mirano le prospettate questioni, osta il principio, che nella specie non subisce eccezioni, consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante. Né, rispetto al diritto "fondamentale" all'onore, sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela, non discendendo dal suo riconoscimento l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali, quando essa - sulla base di scelte non censurabili da parte della Corte costituzionale - possa essere efficacemente assicurata mediante strumenti alternativi, meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei. (Precedenti citati: sentenze n. 379 del 1996, n. 86 del 1974 e n. 38 del 1973).
Per costante giurisprudenza costituzionale, dal principio della riserva di legge in materia penale, che rimette al legislatore la definizione dell'area del penalmente rilevante, consegue l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirano al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche in malam partem: si tratta dei casi in cui norme penali di favore sottraggono, irragionevolmente, un determinato sottoinsieme di condotte alla generale rilevanza penale della classe più ampia, oppure venga censurato lo scorretto esercizio del potere legislativo (per violazione di vincoli procedimentali o, in caso di leggi regionali, del riparto di competenze) o l'effetto peggiorativo della disciplina sanzionatoria consegua in modo indiretto dalla operata reductio ad legitimatem di una norma processuale, o, infine, quando venga in rilievo la contrarietà della disposizione censurata agli obblighi sovranazionali. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 46 del 2014, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010, n. 394 del 2006, n. 161 del 2004, n. 49 del 2002, n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze n. 285 del 2012, n. 204 del 2009, n. 66 del 2009, n. 5 del 2009, n. 413 del 2008, n. 164 del 2007, n. 65 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997).