Parlamento - Immunità parlamentari - Tabulati telefonici relativi ad utenze intestate a terzi, dai quali emergano contatti con un parlamentare - Utilizzazione, nel processo penale, nei confronti dello stesso parlamentare - Necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza - Denunciata estensione della prerogativa prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. solo per le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale di Bologna in riferimento all'art. 68, terzo comma, Cost., dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, nella parte in cui prevede che il giudice debba chiedere alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione ad utilizzare i tabulati di comunicazioni relativi ad utenze intestate a terzi, venute in contatto con il primo. Il duplice riferimento testuale, nell'art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunicazioni" induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una comunicazione siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi stessi "fatti comunicativi". La previsione censurata, equiparando ai fini del suo utilizzo in giudizio il tabulato telefonico alla registrazione o al verbale di un'intercettazione, non lede pertanto il principio di uguale soggezione alla legge, ma attua il pertinente trattamento richiesto dalla garanzia costituzionale che mira a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, e per questa ragione può estendersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunicazione del parlamentare, qual è certamente il tabulato, che, per la sua pervasività, può tradursi in fonte di condizionamento sul libero esercizio della funzione. (Precedenti citati: sentenze n. 188 del 2010, n. 114 del 2010, n. 113 del 2010, n. 390 del 2007, n. 281 del 1998, n. 81 del 1993 e ordinanza n. 263 del 2010).
Le prerogative poste a tutela della funzione parlamentare comportano una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione - principio che è all'origine della formazione dello Stato di diritto - e devono perciò essere interpretate evitando improprie letture estensive. Questa esigenza riguarda non solo l'interpretazione e l'applicazione dei testi costituzionali e legislativi che le contengono, ma, prima ancora, le modalità attraverso le quali il legislatore dà attuazione, quando necessario, al relativo dettato costituzionale. Al legislatore ordinario è, infatti, preclusa ogni integrazione o estensione della fonte costituzionale, restandogli consentito provvedere alla sua attuazione nella sola misura in cui sia finalizzata a rendere la prerogativa immediatamente e direttamente operativa sul piano processuale, senza che ciò comporti alcun indebito allargamento delle garanzie apprestate dalla disposizione costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2013, n. 262 del 2009, n. 120 del 2004 e n. 24 del 2004).
La ratio della garanzia prevista all'art. 68, terzo comma, Cost. non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell'autonomia e dell'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione. (Precedente citato: sentenza n. 9 del 1970).