Ordinanza 39/2019 (ECLI:IT:COST:2019:39)
Massima numero 42191
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente LATTANZI  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 06/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza - Riconoscimento di diritti patrimoniali derivanti da sentenze della Corte costituzionale - Adozione, da parte della magistratura contabile e ordinaria, delle conseguenti pronunce - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da G. S. nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze (Comando generale della Guardia di finanza) - Lamentata lesione di situazioni giuridiche soggettive per omessa applicazione degli effetti di un riconosciuto vizio di legittimità costituzionale - Carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Carattere cumulativo e congiunto del ricorso - Conseguente prospettazione incerta - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile, per carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, ai sensi dell'art. 134 Cost., da G. S. nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze (Comando generale della Guardia di finanza) in relazione alla sentenza della Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per la Lombardia, 7 gennaio 2002, n. 5/2002/M, alla sentenza della Corte dei conti, sez. seconda giurisd. centrale, 13 giugno 2005, n. 199/2005/A, alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. unite civili, 20 dicembre 2007, n. 26818, alla ordinanza della Corte di cassazione, sez. unite civili, 18 aprile 2013, n. 9406, e alla sentenza della Corte di cassazione, sez. unite civili, 9 novembre 2016, n. 22718, in ordine alla asserita mancata applicazione delle sentenze n. 566 del 1989 e n. 232 del 1992 della Corte costituzionale. Il ricorrente, anziché prospettare la lesione di attribuzioni costituzionali, lamenta esclusivamente la lesione di situazioni giuridiche soggettive proprie, affermando di agire perché le sentenze e ordinanze citate non avrebbero riconosciuto in suo favore diritti patrimoniali derivanti dalle sentenze costituzionali. Sono quindi insussistenti sia il requisito soggettivo, non essendo il singolo cittadino legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, sia quello oggettivo, in quanto i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacché avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. Anche sotto il profilo della legittimazione passiva, il ricorso si rivolge avverso una pluralità di soggetti e di atti, per cui la prospettazione è resa incerta dal carattere cumulativo e congiunto del ricorso e dalla circostanza che le censure sono presentate senza considerazione della diversità delle rispettive qualificazioni. (Precedenti citati: ordinanze n. 181 del 2018, n. 277 del 2017, n. 256 del 2016, n. 121 del 2011 e n. 85 del 2009).

Ai fini della ammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri, sotto il profilo soggettivo, occorre che il ricorrente individui con chiarezza la sfera di potere asseritamente lesa, avendo cura di motivare la ridondanza delle asserite violazioni dei principi costituzionali invocati sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali, a difesa della quale la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi. (Precedente citato: ordinanza n. 181 del 2018).

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino non è legittimato a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante. (Precedenti citati: ordinanze n. 277 del 2017, n. 256 del 2016, n. 121 del 2011 e n. 85 del 2009).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, i conflitti aventi ad oggetto atti di natura giurisdizionale non possono risolversi in mezzi impropri di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale, giacché avverso gli errori in iudicando di diritto sostanziale o processuale valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni. (Precedenti citati: sentenze n. 290 del 2007, n. 222 del 2007, n. 150 del 2007 e n. 2 del 2007; ordinanza n. 284 del 2008).



Atti oggetto del giudizio

 07/01/2002  n.   art.   co. 

 13/06/2005  n.   art.   co. 

 20/12/2007  n.   art.   co. 

 18/04/2013  n.   art.   co. 

 09/11/2016  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37