Processo penale - In genere - Accompagnamento coattivo del querelante - Potere del giudice di disporlo - Divieto nei casi in cui la mancata comparizione integri remissione tacita di querela - Estensione anche ai casi in cui l'imputato abbia ricusato tale remissione - Lamentata violazione del diritto di difesa e del diritto dell'imputato a ottenere, attraverso un giusto processo, che si svolga nel contraddittorio tra le parti, una pronuncia che ne affermi la non colpevolezza nel merito - Possibilità di un'interpretazione adeguatrice - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 199001).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Venezia, sez. pen. dibattimentale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, dell’art. 133, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude il potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo del querelante in caso di mancata comparizione all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui ciò integri remissione tacita di querela, ove consentita. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice nel senso che il divieto previsto si applichi solo nel caso in cui la mancata comparizione del querelante abbia determinato l’estinzione del reato e non nell’ipotesi in cui, invece, la remissione di querela sia stata ricusata dall’imputato. Rispetto al generale potere del giudice di disporre l’accompagnamento coattivo, previsto dal precedente comma 1, il nuovo comma 1-bis introduce, infatti, un’eccezione al fine di escludere che il giudice possa disporre detta misura limitativa della libertà personale a carico del querelante che, non comparendo, abbia manifestato implicitamente la volontà di rimettere la querela. Nella diversa ipotesi in cui, invece, l’imputato ricusi la remissione della querela, a fronte della mancata estinzione del reato che ne consegue, è necessaria una nuova citazione del querelante a una successiva udienza, con indicazione dell’avvenuta ricusazione, affinché possa pienamente dispiegarsi il diritto di difesa, nel merito, dell’imputato.