Sentenza 40/2019 (ECLI:IT:COST:2019:40)
Massima numero 42185
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42186  42187  42188


Titolo
Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale fissata in anni otto, anziché sei, di reclusione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 - Denunciata violazione della riserva di legge in materia penale - Improprio tentativo di impugnazione di una sentenza costituzionale, in contrasto con il relativo divieto - Inammissibilità della questione.

Testo

Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata dalla Corte d'appello di Trieste in riferimento all'art. 25 Cost., nella parte in cui, per effetto della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, prevede la pena minima edittale di otto anni anziché di quella di sei anni introdotta con l'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005, conv., con modif., nella legge n. 49 del 2006. La questione come prospettata si risolve in una censura degli effetti della citata sentenza, di cui costituisce un improprio tentativo di impugnazione, contrario al divieto ex art. 137, terzo comma, Cost. Per altro verso, l'effetto in malam partem denunciato dal rimettente è una mera conseguenza indiretta della rimozione dall'ordinamento delle disposizioni dichiarate nel 2014 costituzionalmente illegittime (per vizi procedimentali relativi all'art. 77, secondo comma, Cost.), in esito alla quale ha ripreso applicazione l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, poi modificato dal d.l. n. 36 del 2014, come convertito. (Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2014, di illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, come convertito; sentenza n. 29 del 1998, ordinanze n. 184 del 2017, n. 261 del 2016, n. 108 del 2001, n. 461 del 1999, n. 220 del 1998, n. 7 del 1991, n. 203 del 1990, n. 93 del 1990, n. 27 del 1990 e n. 77 del 1981, sulla non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale).

Il principio della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. rimette al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ma non esclude che la Corte costituzionale possa assumere decisioni il cui effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti, ma dalla semplice rimozione di disposizioni costituzionalmente illegittime. In tal caso, l'effetto in malam partem è ammissibile in quanto esso è una mera conseguenza indiretta della reductio ad legitimitatem di una norma costituzionalmente illegittima, la cui caducazione determina l'automatica riespansione di altra norma dettata dallo stesso legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018, n. 143 del 2018, n. 32 del 2014, n. 5 del 2014, n. 28 del 2010 e n. 394 del 2006).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  09/10/1990  n. 309  art. 73  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte