Prospettazione della questione incidentale - Denunciata divaricazione irragionevole tra pene edittali per reati in materia di stupefacenti - Indicazione da parte del rimettente di una soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancanza di una soluzione costituzionalmente obbligata - delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990. Per porre rimedio alla denunciata irragionevole divaricazione sanzionatoria tra fatti non lievi e fatti lievi di cui ai commi 1 e 5 del citato art. 73, il rimettente individua nell'ordinamento quale soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata, l'abbassamento del minimo edittale per il fatto previsto dalla disposizione censurata da otto a sei anni, misura a suo tempo stabilita dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 e tuttora in vigore, come pena massima, per la fattispecie ordinaria delle droghe "leggere". L'intervento richiesto, d'altra parte, non può essere differito oltre, essendo rimasto inascoltato il pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza n. 179 del 2017 e venendo in rilievo diritti fondamentali, che non tollerano ulteriori compromissioni. (Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2017, n. 148 del 2016 e n. 23 del 2016, ordinanza n. 184 del 2017).