Stupefacenti e sostanze psicotrope - Reati "non lievi" concernenti le c.d. droghe pesanti - Pena minima edittale fissata in anni otto, anziché sei, di reclusione - Violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, nonché del principio della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La divaricazione di quattro anni - venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come convertito - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un'anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena. Uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona, infatti, la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all'entità della pena, la misura di sei anni indicata dal rimettente si ricava da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a) corrisponde alla pena introdotta dall'art. 4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti; b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le "droghe leggere"; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le "droghe pesanti" nel testo originario del citato d.P.R. Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 32 del 2014).
Allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere. (Precedenti citati: sentenze n. 222 del 2018, n. 149 del 2018, n. 179 del 2017, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012 e n. 341 del 1994).