Ricorso in via principale - Adeguata motivazione della censura - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per mancanza di adeguata motivazione della censura, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 1 del 2018, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. I requisiti di chiarezza e completezza degli argomenti svolti a sostegno della censura risultano soddisfatti nella misura ritenuta necessaria dalla costante giurisprudenza costituzionale.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie in conflitto, e contenere una, sia pure sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure formulate. (Precedenti citati: sentenze n. 282 del 2016, n. 273 del 2016 e n. 265 del 2016).