Sentenza 41/2019 (ECLI:IT:COST:2019:41)
Massima numero 41233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  22/01/2019;  Decisione del  22/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41232


Titolo
Processo penale - Norme della Regione Veneto - Obbligo per la Regione Veneto di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi ai delitti di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso o ai delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. commessi nel territorio regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con l'art. 74 cod. proc. pen. che prevede la mera facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento penale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 1 del 2018, nella parte in cui aggiunge il comma 1-bis all'art. 16 della legge reg. Veneto n. 48 del 2012, stabilendo l'obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) cod. pen. o per i delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. Posto che l'art. 74 cod. proc. pen. attribuisce al titolare dell'azione civile solo una mera facoltà di esercizio della stessa nel processo penale, rispetto alla quale compete, comunque, al giudice di verificare la legittimazione della parte istante, alla norma regionale impugnata non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, non incidendo essa né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell'ordinamento che fondano l'azione risarcitoria e che ne disciplinano l'esercizio nel processo penale. Essa, nell'esprimere la scelta della Regione Veneto di assicurare, in ogni caso, la tutela degli interessi regionali eventualmente lesi in conseguenza di delitti di particolare gravità, esaurisce la sua funzione all'interno della Regione e, come tale, appare espressione, del tutto legittima, del potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell'ente. (Precedenti citati: sentenza n. 81 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  26/01/2018  n. 1  art. 2  co. 1

legge della Regione Veneto  28/12/2012  n. 48  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte