Sentenza 42/2019 (ECLI:IT:COST:2019:42)
Massima numero 42176
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (liquidi e gassosi) e stoccaggio sotterraneo di gas naturale - Decreto ministeriale di modifica del disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari al fine di adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Abruzzo - Denunciata mancanza di adeguato coinvolgimento regionale nella chiamata in sussidiarietà, nonché lesione delle attribuzioni regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia e di governo del territorio - Insussistenza - Dichiarazione di spettanza allo Stato della scelta adottata.

Testo
È dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Ministro dello sviluppo economico adottare il decreto 9 agosto 2017, che ha modificato il precedente disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, al fine di adeguarlo alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2017. Il decreto non viola gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., in quanto il legislatore statale - espungendo dal d.m. 7 dicembre 2016 ogni riferimento al titolo concessorio unico - ha sostanzialmente rinunciato parzialmente alla chiamata in sussidiarietà, con conseguente rimozione del vizio del precedente decreto e determinando l'assenza di una concreta lesione delle attribuzioni costituzionali presidiate dai parametri evocati. La chiamata in sussidiarietà prefigurata a livello legislativo in relazione al titolo concessorio unico - conforme alla norma di riferimento (i commi 7 e 10 dell'art. 38 del d.l. n. 133 del 2014), come modificata dalla sentenza indicata - dovrà essere realizzata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del d.m. impugnato, che demanda a due direzioni generali del MISE di provvedere al coinvolgimento regionale per determinare le modalità di conferimento del titolo concessorio unico, senza che ciò determini un coinvolgimento solo "a valle" delle Regioni, anche in ragione del fatto che la disposizione ministeriale impugnata va interpretata in coerenza con il dettato legislativo - il cui contenuto riproduce - che, in virtù della indicata sentenza, impone l'adeguato coinvolgimento regionale (il quale, in relazione al singolo titolo concessorio unico, è già previsto dall'art. 38, comma 6, lett. b, del d.l. n. 133 del 2014) proprio per l'adozione del disciplinare tipo. Infine, per effetto dell'eliminazione dei riferimenti al titolo concessorio unico contenuti nel d.m. 7 dicembre 2016, quest'ultimo finisce per riguardare esclusivamente gli altri titoli minerari, con conseguente ulteriore infondatezza del ricorso, poiché la modalità di conferimento degli stessi non è contenuta nel decreto censurato, bensì in quello precedente. (Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

 09/08/2017  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte