Sentenza 43/2019 (ECLI:IT:COST:2019:43)
Massima numero 41731
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41732  41733


Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento dell'organo che ha emanato l'atto ritenuto lesivo (nella specie: procura della Corte dei conti) in difetto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - Sussistenza della legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.

Testo

L'intervento, nel giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti, dell'organo che ha emanato l'atto - quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle da esso dipendenti - per contestare che tale atto costituisca lesione o turbativa delle competenze della Regione ricorrente, può avvenire in piena autonomia, perché a tali organi è riconosciuta la facoltà di intervenire al fine di fare valere le ragioni della legittimità dell'atto impugnato; né tale intervento è ammissibile solo in quanto adesivo, per cui non è precluso dalla mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, che non può peraltro significare acquiescenza alle doglianze espresse dalla ricorrente, esonerando perciò dall'esame dell'ammissibilità di un intervento che in ipotesi si opponga alle conclusioni rassegnate dal Governo. (Nel caso di specie, è ammissibile l'intervento spiegato dalla Procura reg. della Corte dei conti nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio). (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013).

L'espressa previsione della notificazione - ai sensi dell'art. 25, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale - del ricorso per conflitto di attribuzione, proposto ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, anche all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo, non costituisce semplice litis denuntiatio, ma serve all'evocazione in giudizio di un organo dello Stato dotato di autonomia, in quanto non dipendente dal Governo, e di soggettività, sì da legittimarlo passivamente nel processo. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

 11/11/2016  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25    co. 2  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39