Sentenza 43/2019 (ECLI:IT:COST:2019:43)
Massima numero 41732
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
23/01/2019; Decisione del
23/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento della procura della Corte dei conti spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - Intervento della procura della Corte dei conti spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale - Legittimazione - Ammissibilità dell'intervento.
Testo
È ammissibile l'intervento spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale, dalla Procura reg. della Corte dei conti, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio. Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni trova applicazione il canone generale dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953, il quale va interpretato nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ciò non esclude che in tali giudizi un organo dello Stato, dotato di autonomia, possa essere difeso - oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato - anche da avvocati del libero foro. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015, n. 252 del 2013, n. 2 del 2007, n. 163 del 2005, n. 329 del 1999 e n. 350 del 1998).
È ammissibile l'intervento spiegato personalmente, senza patrocinio di avvocato legittimato alla difesa innanzi alla Corte costituzionale, dalla Procura reg. della Corte dei conti, nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna avverso l'atto di citazione in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio. Nei giudizi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni trova applicazione il canone generale dell'art. 20 della legge n. 87 del 1953, il quale va interpretato nel senso che per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale, a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ciò non esclude che in tali giudizi un organo dello Stato, dotato di autonomia, possa essere difeso - oltre che dall'Avvocatura generale dello Stato - anche da avvocati del libero foro. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015, n. 252 del 2013, n. 2 del 2007, n. 163 del 2005, n. 329 del 1999 e n. 350 del 1998).
Atti oggetto del giudizio
11/11/2016
n. 44598
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 20