Sentenza 43/2019 (ECLI:IT:COST:2019:43)
Massima numero 41733
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente LATTANZI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/01/2019;  Decisione del  23/01/2019
Deposito del 08/03/2019; Pubblicazione in G. U. 13/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41731  41732


Titolo
Responsabilità amministrativa e contabile - Incarico di capo di gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale della Regione Emilia-Romagna - Affidamento a persona priva del diploma di laurea - Citazione in giudizio per danno erariale, da parte della Procura regionale della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio regionale e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Esorbitanza dal potere giurisdizionale della Corte dei conti, lesione dell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale e delle prerogative dei consiglieri regionali - Dichiarazione di non spettanza alla Corte dei conti del potere esercitato - Annullamento, in parte qua, dell'atto di citazione in giudizio.

Testo

È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso alla Procura reg. della Corte dei conti presso la sez. giurisd. per l'Emilia-Romagna, di convenire in giudizio per responsabilità amministrativa per danno erariale - asseritamente provocato dall'affidamento dell'incarico di capo di gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa regionale a persona priva del diploma di laurea - il Presidente del Consiglio regionale e i componenti dell'Ufficio di Presidenza di detto Consiglio, in carica al momento dell'adozione delle relative delibere e, di conseguenza è annullato, in tale parte, il relativo atto di citazione in giudizio. La formazione del Gabinetto - e segnatamente la nomina del Capo di Gabinetto - incidono direttamente sull'attività normativa del Consiglio regionale, in quanto si tratta di una struttura centrale e strategica che, in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale, condiziona il buon andamento dei lavori assembleari. Pertanto, l'atto di nomina del Capo di Gabinetto appartiene agli atti di autorganizzazione dell'Ufficio di Presidenza, con incidenza diretta e significativamente rilevante - e, nella specie, con una connotazione di evidente essenzialità - nell'attività legislativa del Consiglio regionale, meritevole di essere presidiato dalla garanzia costituzionale dell'autonomia della potestà organizzativa di supporto all'attività legislativa del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 122 Cost. Né rileva la circostanza della necessità, o meno, della laurea per ricoprire l'incarico di Capo di Gabinetto, poiché altamente fiduciario, basato su valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico che nomina e che può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae, senza predeterminazione di alcun rigido criterio che debba essere osservato. (Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2016, n. 304 del 2010, n. 337 del 2009, n. 392 del 1999, n. 289 del 1997, n. 100 del 1986, n. 69 del 1985, n. 81 del 1975 e n. 211 del 1972).

L'immunità dei consiglieri regionali di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., in materia di insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, può esser fatta valere anche da chi non è più consigliere regionale o presidente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ma tale era al momento dell'adozione delle relative delibere. (Precedente citato: sentenza n. 252 del 1999, con riferimento all'immunità parlamentare di cui all'art. 68, primo comma, Cost.).

Le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quando hanno natura di atti amministrativi estranei - o comunque non strettamente coessenziali - all'organizzazione dell'attività legislativa del Consiglio, si collocano all'esterno della sfera di autonomia costituzionalmente garantita, pur costituendo legittimo esercizio di un potere. Tale è, in particolare, l'attività di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile. (Precedenti citati: sentenze n. 235 del 2015 e n. 292 del 2001).

Le Regioni possono dettare, in ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione e in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell'incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico. Ciò è tanto più vero per il Capo di Gabinetto che, collocato in posizione apicale, opera in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 53 del 2012, n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 104 del 2007).



Atti oggetto del giudizio

 11/11/2016  n. 44598  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 122  co. 4

Altri parametri e norme interposte