Energia - Idrocarburi - Norme della Regione Puglia - Misure di compensazione territoriale riferite agli impianti e alle infrastrutture del gas - Previsione, mediante novella, che le misure si estendano anche agli impianti esistenti, in funzione o comunque già autorizzati, anziché solo a quelli nuovi o a quelli esistenti e interessati da potenziamento o trasformazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 094006).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004, l’art. 2, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2023, nella parte in cui - nel sostituire l’art. 2, comma 4, della legge reg. Puglia n. 28 del 2022 - prevede che «[a]lle misure di compensazione territoriale di cui al presente articolo, limitate agli impianti e alle infrastrutture del gas che abbiano acquisito il titolo per la costruzione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e per i quali non siano state applicate misure compensative si aggiungono le misure di compensazione di cui al comma 1 dell’articolo 1 e con il procedimento di cui all’articolo 1». La novella impugnata dal Governo, consentendo le misure di compensazione anche in relazione agli impianti a gas di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale, in quanto autorizzati (ed anche se non ancora costruiti), viola un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, che attribuisce alle regioni e agli enti territorialmente interessati il diritto di stipulare accordi che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale esclusivamente con i soggetti proponenti nuove infrastrutture, ovvero il potenziamento o la trasformazione di quelle esistenti. Il parametro interposto evocato, infatti, consente l’imposizione delle misure di compensazione solo in ipotesi in cui è sempre necessaria l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (nuova, potenziata o trasformata). Tale necessaria contestualizzazione, del resto, è espressamente imposta dalle Linee guida del 2010, sia pure in relazione allo specifico e diverso ambito degli impianti e delle infrastrutture energetiche alimentati da fonti rinnovabili, oltre che dallo stesso legislatore regionale pugliese in relazione a tutti gli impianti e le infrastrutture energetiche diversi da quelli del gas (art. 1, comma 2-bis, della medesima legge reg. Puglia n. 28 del 2022). (Precedenti: S. 124/2010 - mass. 34547; S. 119/2010 - mass. 34497; S. 248/2006 - mass. 30539).