Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua - Mera comunicazione di inizio attività, salvo diniego espresso - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017 che, per l'esecuzione degli interventi di pulizia o di manutenzione dell'alveo e delle sponde, prevede una mera comunicazione di inizio attività, a fronte della quale la Regione può disporre, entro trenta giorni, il diniego dell'intervento, ove ritenuto incompatibile con il regolare deflusso delle acque, risultando lo stesso altrimenti assentito. La norma regionale impugnata dal Governo contrasta con la normativa statale di c.d. "polizia idraulica", posta a tutela dell'assetto idrogeologico e riconducibile nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art. 93, primo comma, del r.d. n. 523 del 1904, il quale impone sempre e comunque la preventiva ed espressa valutazione delle ragioni che portano ad assentire o negare la realizzazione degli interventi - salvi quelli caratterizzati da una strutturale semplicità esecutiva - destinati ad interferire sul buon regime dei corsi d'acqua. Si riduce, in coerenza, il livello di protezione fissato dalla normativa statale in un ambito che non lascia spazi di intervento alle Regioni, se non quelli diretti a garantire standard di tutela ambientale ancora più elevati. (Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 77 del 2017, n. 189 del 2016, n. 83 del 2016, n. 124 del 2015, n. 209 del 2014, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009).
Le disposizioni legislative statali adottate nell'ambito della tutela dell'ambiente fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato. (Precedente citato: sentenza n. 300 del 2013).