Sentenza 44/2019 (ECLI:IT:COST:2019:44)
Massima numero 41735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41730  41734  41736  41737  41738  41739


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione - Sottrazione al nulla-osta idraulico - Assoluta indeterminatezza del precetto normativo impugnato - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione». La norma regionale impugnata dal Governo, nella parte in cui sottrae gli interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione al nulla osta idraulico imposto dall'art. 93 del r.d. n. 523 del 1904 per mezzo di un precetto dall'assoluta indeterminatezza, ed in conseguenza con sua inaccettabile ambiguità semantica, infatti, rende concreto il rischio di un'elusione del principio imposto dalla norma nazionale, mettendo in discussione lo standard di protezione ambientale garantito dalla legislazione statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/12/2017  n. 29  art. 15  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

regio decreto  25/07/1904  n. 523  art. 93