Sentenza 44/2019 (ECLI:IT:COST:2019:44)
Massima numero 41735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione - Sottrazione al nulla-osta idraulico - Assoluta indeterminatezza del precetto normativo impugnato - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione - Sottrazione al nulla-osta idraulico - Assoluta indeterminatezza del precetto normativo impugnato - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione». La norma regionale impugnata dal Governo, nella parte in cui sottrae gli interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione al nulla osta idraulico imposto dall'art. 93 del r.d. n. 523 del 1904 per mezzo di un precetto dall'assoluta indeterminatezza, ed in conseguenza con sua inaccettabile ambiguità semantica, infatti, rende concreto il rischio di un'elusione del principio imposto dalla norma nazionale, mettendo in discussione lo standard di protezione ambientale garantito dalla legislazione statale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole «, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione». La norma regionale impugnata dal Governo, nella parte in cui sottrae gli interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione al nulla osta idraulico imposto dall'art. 93 del r.d. n. 523 del 1904 per mezzo di un precetto dall'assoluta indeterminatezza, ed in conseguenza con sua inaccettabile ambiguità semantica, infatti, rende concreto il rischio di un'elusione del principio imposto dalla norma nazionale, mettendo in discussione lo standard di protezione ambientale garantito dalla legislazione statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
regio decreto 25/07/1904
n. 523
art. 93