Sentenza 44/2019 (ECLI:IT:COST:2019:44)
Massima numero 41736
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi in somma urgenza inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua, eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito - Sottrazione al nulla-osta idraulico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione in parte qua.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi in somma urgenza inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua, eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito - Sottrazione al nulla-osta idraulico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Insussistenza - Non fondatezza della questione in parte qua.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a nulla osta idraulico «gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni». Il riferimento letterale della norma impugnata consente di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso riferirsi agli eventi in somma urgenza inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua, da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari previsti dalla legge n. 225 del 1992 (e oggi dal d.lgs. n. 1 del 2018 in materia di Codice della Protezione civile). In siffatti casi, gli interventi da realizzare possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. La deroga alla disciplina statale, pertanto, trova la sua fonte in altre disposizioni statali, semplicemente richiamate dalla norma regionale impugnata. Né essa dà luogo al vulnus addotto dal ricorrente per la potenziale deroga alla verifica preventiva imposta dal parametro interposto. Tale deroga, infatti, risulta esclusivamente incanalata all'interno di un percorso amministrativo dettagliatamente descritto dalla norma statale, pedissequamente richiamata da quella regionale impugnata. Rimane, dunque, inalterato il sistema dei controlli legati all'incidenza idraulica degli interventi da rendere all'interno degli alvei e sulle sponde delle acque pubbliche, suscettibile di deroghe solo nei limiti di quanto previsto in modo uniforme sull'intero territorio nazionale dalla legislazione statale espressamente richiamata dalla norma censurata.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 15, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che non sono soggetti a nulla osta idraulico «gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni». Il riferimento letterale della norma impugnata consente di ritenere che il legislatore regionale abbia inteso riferirsi agli eventi in somma urgenza inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua, da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari previsti dalla legge n. 225 del 1992 (e oggi dal d.lgs. n. 1 del 2018 in materia di Codice della Protezione civile). In siffatti casi, gli interventi da realizzare possono essere effettuati anche in deroga alle disposizioni vigenti, secondo le prescrizioni di volta in volta stabilite dalle ordinanze di protezione civile, nei limiti e con le modalità indicate dallo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. La deroga alla disciplina statale, pertanto, trova la sua fonte in altre disposizioni statali, semplicemente richiamate dalla norma regionale impugnata. Né essa dà luogo al vulnus addotto dal ricorrente per la potenziale deroga alla verifica preventiva imposta dal parametro interposto. Tale deroga, infatti, risulta esclusivamente incanalata all'interno di un percorso amministrativo dettagliatamente descritto dalla norma statale, pedissequamente richiamata da quella regionale impugnata. Rimane, dunque, inalterato il sistema dei controlli legati all'incidenza idraulica degli interventi da rendere all'interno degli alvei e sulle sponde delle acque pubbliche, suscettibile di deroghe solo nei limiti di quanto previsto in modo uniforme sull'intero territorio nazionale dalla legislazione statale espressamente richiamata dalla norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte