Sentenza 44/2019 (ECLI:IT:COST:2019:44)
Massima numero 41737
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua - Previsione di oneri di condotta e sanzioni correlate alla comunicazione dell'intervento e definizione di atti di indirizzo strumentali - Assenza di autonomo significato normativo - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Ambiente - Norme della Regione Liguria - Acque pubbliche - Interventi inerenti l'alveo o le sponde di corsi d'acqua - Previsione di oneri di condotta e sanzioni correlate alla comunicazione dell'intervento e definizione di atti di indirizzo strumentali - Assenza di autonomo significato normativo - Illegittimità costituzionale in via consequenziale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della stessa legge regionale, nonché del comma 3 dello stesso articolo nella parte in cui si riferisce agli "interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione", va estesa anche ai restanti commi, privi di significato normativo se resi autonomi dalle disposizioni che li precedono. Una tale conclusione non è ostacolata dalla parziale infondatezza delle censure prospettate in direzione del comma 3 dell'articolo impugnato, perché gli oneri di condotta e le sanzioni previste dai commi 4, 6 e 7 e, parimenti, lo stesso compito demandato dal comma 5 alla Giunta regionale, di definizione dei criteri e degli indirizzi attuativi strumentali alla procedura di semplificazione dettata dall'insieme delle disposizioni regionali censurate, devono ritenersi implicitamente riferiti alle sole previsioni, contenute nei commi precedenti, ritenute illegittime.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 15, commi 4, 5, 6 e 7, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della stessa legge regionale, nonché del comma 3 dello stesso articolo nella parte in cui si riferisce agli "interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione", va estesa anche ai restanti commi, privi di significato normativo se resi autonomi dalle disposizioni che li precedono. Una tale conclusione non è ostacolata dalla parziale infondatezza delle censure prospettate in direzione del comma 3 dell'articolo impugnato, perché gli oneri di condotta e le sanzioni previste dai commi 4, 6 e 7 e, parimenti, lo stesso compito demandato dal comma 5 alla Giunta regionale, di definizione dei criteri e degli indirizzi attuativi strumentali alla procedura di semplificazione dettata dall'insieme delle disposizioni regionali censurate, devono ritenersi implicitamente riferiti alle sole previsioni, contenute nei commi precedenti, ritenute illegittime.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 4
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 5
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 6
legge della Regione Liguria
28/12/2017
n. 29
art. 15
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27