Sentenza 44/2019 (ECLI:IT:COST:2019:44)
Massima numero 41738
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41730  41734  41735  41736  41737  41739


Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Attività di controllo faunistico - Possibilità per la Regione di avvalersi anche del concorso di coadiutori appositamente formati - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 2, comma 3-bis, della legge reg. Liguria n. 4 del 2014, introdotto dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, nella parte in cui prevede che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi «anche del concorso di coadiutori appositamente formati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni». La disposizione impugnata dal Governo riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente imposto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, con riguardo alle persone abilitate all'attività di realizzazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, dovendo considerarsi tassativo l'elenco ivi contenuto. Quest'ultima normativa, infatti, non attiene alla caccia, materia ascritta alla competenza residuale delle Regioni, ma disciplina, piuttosto, un'attività, l'abbattimento di fauna nociva, che è svolta non per fini venatori, ma per tutelare l'ecosistema, com'è confermato dal fatto che è presa in considerazione solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2018, n. 174 del 2017, n. 139 del 2017 e n. 107 del 2014).

Nel giudizio in via principale non rileva che altre discipline regionali, non puntualmente impugnate innanzi alla Corte, abbiano un tenore analogo a quello proprio della disposizione della legge regionale oggetto di scrutinio. L'inerzia, anche reiterata, del Governo non offre infatti alcun valido sussidio alla legittimità costituzionale delle norme impugnate con il ricorso.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 19    co. 2