Caccia - Norme della Regione Liguria - Eccezioni al divieto di commercializzare fauna selvatica morta - Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 47, comma 7-ter, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994, introdotto dall'art. 35, comma 3, della legge reg. Liguria n. 29 del 2017, limitatamente alle parole "o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente". La disposizione impugnata dal Governo, consentendo la commercializzazione della fauna selvatica morta per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico, anche nelle ipotesi in cui la stessa provenga da abbattimenti venatori o di controllo, amplia le deroghe al divieto imposto dall'art. 21, comma 1, lett. t), della legge n. 157 del 1992 e riduce pertanto i livelli di tutela da questa fissati. La normativa statale, infatti, consente la commercializzazione suddetta solo se la fauna provenga da allevamenti, disponendo, per il resto, il divieto assoluto della relativa attività, anteponendo così l'interesse alla tutela del patrimonio faunistico, altrimenti compromesso dalle prospettive di lucro offerte dalla commercializzazione della fauna selvatica. Un siffatto divieto costituisce un limite invalicabile per le iniziative legislative delle Regioni, pur in materie, come quella della caccia, ascritte alla loro competenza legislativa residuale.
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni, tenute nondimeno a rispettare i criteri fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, che stabilisce il punto di equilibrio tra il primario obiettivo dell'adeguata salvaguardia del patrimonio faunistico nazionale e l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria; conseguentemente, i livelli di tutela da questa fissati non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2017, n. 139 del 2017, n. 74 del 2017 e n. 4 del 2000).