Sentenza 45/2019 (ECLI:IT:COST:2019:45)
Massima numero 41234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita natura ancipite del petitum - Ordinanza di rimessione costruita in senso additivo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita natura ancipite del petitum - Ordinanza di rimessione costruita in senso additivo - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita natura ancipite del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Sebbene nell'ordinanza di rimessione si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio a quo - sia nell'ipotesi di sentenza additiva che fornisca il parametro temporale sulla cui base verificare la tardività della sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri inibitori della pubblica amministrazione, sia nell'ipotesi di declaratoria «pura» di illegittimità costituzionale -, tuttavia, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, dubitando il rimettente della legittimità costituzionale della norma censurata esclusivamente nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica dell'amministrazione.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita natura ancipite del petitum, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Sebbene nell'ordinanza di rimessione si affermi che una eventuale pronuncia di accoglimento avrebbe sicuri effetti sul giudizio a quo - sia nell'ipotesi di sentenza additiva che fornisca il parametro temporale sulla cui base verificare la tardività della sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri inibitori della pubblica amministrazione, sia nell'ipotesi di declaratoria «pura» di illegittimità costituzionale -, tuttavia, in tutti gli altri passaggi della motivazione, l'ordinanza è costruita in senso additivo, dubitando il rimettente della legittimità costituzionale della norma censurata esclusivamente nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica dell'amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 6
co. 1
legge
14/09/2011
n. 148
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte