Sentenza 45/2019 (ECLI:IT:COST:2019:45)
Massima numero 41235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato - Invocata pronuncia additiva di principio, non invasiva della sfera riservata al legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Eccepita inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato - Invocata pronuncia additiva di principio, non invasiva della sfera riservata al legislatore - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il giudice a quo, consapevole - per via della molteplicità delle tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza - della difficoltà di individuare una soluzione a rime obbligate, a fronte della ritenuta omissione legislativa, correttamente ha invocato una pronuncia additiva di principio, utilizzata dalla Corte costituzionale proprio al fine di non invadere la sfera riservata al legislatore e, nelle more del suo intervento, di fornire al giudice comune uno strumento duttile per rinvenire una soluzione del caso concreto conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inerenza alla discrezionalità legislativa del non necessitato intervento additivo auspicato, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il giudice a quo, consapevole - per via della molteplicità delle tesi sostenute in dottrina e in giurisprudenza - della difficoltà di individuare una soluzione a rime obbligate, a fronte della ritenuta omissione legislativa, correttamente ha invocato una pronuncia additiva di principio, utilizzata dalla Corte costituzionale proprio al fine di non invadere la sfera riservata al legislatore e, nelle more del suo intervento, di fornire al giudice comune uno strumento duttile per rinvenire una soluzione del caso concreto conforme a Costituzione. (Precedenti citati: sentenze n. 6 del 2018, n. 94 del 2017 e n. 155 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 6
co. 1
legge
14/09/2011
n. 148
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte