Sentenza 45/2019 (ECLI:IT:COST:2019:45)
Massima numero 41236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
06/02/2019; Decisione del
06/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Eccepito difetto di rilevanza - Motivazione plausibile, corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Eccepito difetto di rilevanza - Motivazione plausibile, corretta e sufficiente - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il rimettente, con motivazione plausibile, corretta e sufficiente a fondare la rilevanza della questione, ha osservato che, per decidere sull'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata, la quale, secondo la ricostruzione fatta propria dallo stesso rimettente, consentirebbe al terzo di sollecitare in ogni tempo le verifiche spettanti alla PA sull'attività oggetto di SCIA. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018 e n. 225 del 2018; ordinanze n. 184 del 2017 e n. 171 del 2017).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. Il rimettente, con motivazione plausibile, corretta e sufficiente a fondare la rilevanza della questione, ha osservato che, per decidere sull'eccezione di tardività sollevata dall'amministrazione e dal controinteressato, deve fare applicazione della norma censurata, la quale, secondo la ricostruzione fatta propria dallo stesso rimettente, consentirebbe al terzo di sollecitare in ogni tempo le verifiche spettanti alla PA sull'attività oggetto di SCIA. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2018 e n. 225 del 2018; ordinanze n. 184 del 2017 e n. 171 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
07/08/1990
n. 241
art. 19
co. 6
decreto-legge
13/08/2011
n. 138
art. 6
co. 1
legge
14/09/2011
n. 148
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte