Sentenza 166/2024 (ECLI:IT:COST:2024:166)
Massima numero 46390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 22/10/2024; Pubblicazione in G. U. 23/10/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione come minimo edittale della reclusione di sei mesi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210027).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 341-bis cod. pen., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 53 del 2019, come conv., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi. A seguito della novella, che ha innalzato la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni, si punisce con il minimo edittale censurato una condotta che, nel “nuovo” reato di oltraggio, prevede che l’offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, il che comporta una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione; mentre il terzo elemento specializzante richiede che il delitto sia integrato solo se la condotta offensiva sia posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare; e l’ultimo elemento di novità, infine, richiede che siano offesi, al contempo, sia l’onore che il prestigio del pubblico ufficiale. In tal modo, l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale ha configurato un delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Tali nuovi requisiti restringono significativamente l’ambito applicativo della nuova fattispecie, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. D’altra parte, la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), assunta a tertium comparationis dal rimettente, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. Infine, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l’art. 554-bis cod. proc. pen. ha inserito l’udienza di comparizione predibattimentale per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; deve dunque considerarsi che per questa tipologia di reato è possibile il ricorso al suddetto strumento, che consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un’immagine positiva all’azione della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 71/2024 - mass. 46154; S. 45/2024 - mass. 46077; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 30/2021 - mass. 43628; S. 284/2019 - mass. 40956; S. 341/1994 - mass. 20951).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 341  co. 

 14/06/2019  n. 53  art. 7  co. 1

legge  08/08/2019  n. 77  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte