Edilizia ed urbanistica - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - Termine per la sollecitazione, da parte del terzo, delle verifiche spettanti all'amministrazione - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi, anche comunitari, in materia di tutela dell'affidamento, di ragionevolezza e buon andamento della PA, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra il segnalante e coloro che realizzino interventi assoggettati a permesso di costruire - Insussistenza alla stregua di interpretazione testuale che trova conferma nella genesi della norma censurata e nella evoluzione del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione - Auspicato intervento del legislatore.
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tar Toscana in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Prot. add. alla CEDU e all'art. 6, par. 3, del TUE, e secondo comma, lett. m), Cost. - dell'art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui non prevede un termine finale per la sollecitazione, da parte del terzo, dei poteri di verifica sulla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) spettanti alla pubblica amministrazione. I suddetti poteri di verifica non sono diversi da quelli (inibitori, repressivi, conformativi, comunque sempre vincolati) previsti dai precedenti commi 3, 4 e 6-bis, sia sulla base del dato testuale, che per la genesi della disposizione censurata (introdotta non con la finalità di introdurre nuovi poteri, ma di limitare le possibilità di tutela del terzo all'azione contro il silenzio inadempimento) che, infine, per l'evoluzione del quadro normativo di riferimento a seguito della introduzione, ad opera della legge n. 124 del 2015, del termine di diciotto mesi per l'esercizio dell'autotutela di cui all'art. 21-novies della legge n. 241 del 1990. Il riconoscimento di un potere "in bianco" sarebbe peraltro in manifesto contrasto con il principio di legalità-tipicità che caratterizza, qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, comportando quel recupero dell'istituto della SCIA all'area amministrativa tradizionale che il legislatore ha inteso inequivocabilmente escludere con la scelta di liberalizzazione dell'attività oggetto di segnalazione. Tutto ciò, peraltro, non esclude l'opportunità di un intervento normativo, quantomeno ai fini, da una parte, di rendere possibile al terzo interessato una più immediata conoscenza dell'attività segnalata e, dall'altra, di impedire il decorso dei relativi termini in presenza di una sua sollecitazione, in modo da sottrarlo al rischio del ritardo nell'esercizio del potere da parte dell'amministrazione e al conseguente effetto estintivo di tale potere (Precedente citato: sentenza n. 49 del 2016).
Il principio di legalità-tipicità, che qualifica e limita tutti i poteri amministrativi, ha fondamento costituzionale (artt. 23, 97, 103 e 113 Cost.) e va letto non solo in senso formale, come necessità di una previsione espressa del potere, ma anche in senso sostanziale, come determinazione del suo ambito, e cioè dei fini, del contenuto e delle modalità del suo esercizio. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2011, n. 32 del 2009, n. 307 del 2003 e n. 150 del 1982).