Sentenza 46/2019 (ECLI:IT:COST:2019:46)
Massima numero 41218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Imposte e tasse - Tributi regionali derivati - Blocco temporaneo del tributo o del solo aumento delle aliquote disposto dallo Stato - Possibilità - Limite - Attuazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica".
Imposte e tasse - Tributi regionali derivati - Blocco temporaneo del tributo o del solo aumento delle aliquote disposto dallo Stato - Possibilità - Limite - Attuazione di un principio di "coordinamento della finanza pubblica".
Testo
Per pacifica giurisprudenza costituzionale lo Stato può disporre della disciplina dei tributi regionali "derivati", di fonte statale, in quanto le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza di tali tributi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, per cui quest'ultima può ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a maggior ragione se la sospensione è disposta in modo temporaneo e limitatamente al solo aumento delle aliquote. (Precedente citato: sentenza n. 284 del 2009).
Per pacifica giurisprudenza costituzionale lo Stato può disporre della disciplina dei tributi regionali "derivati", di fonte statale, in quanto le facoltà di intervento delle Regioni sulla consistenza di tali tributi sono anch'esse disciplinate dalla legge statale, per cui quest'ultima può ben sospendere il loro esercizio, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a maggior ragione se la sospensione è disposta in modo temporaneo e limitatamente al solo aumento delle aliquote. (Precedente citato: sentenza n. 284 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte