Imposte e tasse - Aumenti, rispetto al 2015, di tributi e addizionali ad opera di leggi regionali e delibere degli enti locali - Proroga della sospensione della loro efficacia per l'anno 2018 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni regionali, nonché dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della PA - Carente motivazione - Erroneo presupposto interpretativo - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per carente motivazione e per erroneo presupposto interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto nel modificare il comma 26 della legge n. 208 del 2015, estende all'anno 2018 la sospensione della efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, mantenendo ferme le deroghe e le esclusioni ivi previste. La ricorrente non ha assolto l'onere motivazionale, mancando di indicare gli elementi pertinenti dai quali desumere l'asserita alterazione del rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi per farvi fronte; inoltre, diversamente da quanto presupposto dalla ricorrente, la norma censurata non si applica ai "tributi regionali propri", ma soltanto ai tributi regionali "derivati", di fonte statale, per i quali la legge statale può ben sospendere l'esercizio delle facoltà regionali, in vista dell'attuazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 75 del 2018, n. 135 del 2017 e n. 284 del 2009).
Per costante giurisprudenza costituzionale, a seguito di manovre di finanza pubblica possono determinarsi riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni, purché non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionali, rendendo insufficienti i mezzi finanziari dei quali la stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti; spetta alla Regione ricorrente dedurre e provare l'incidenza della riduzione fiscale sull'equilibrio complessivo del suo bilancio e sullo svolgimento delle proprie funzioni. (Precedenti citati: sentenze n. 29 del 2018, n. 127 del 2016 e n. 205 del 2016).