Sentenza 46/2019 (ECLI:IT:COST:2019:46)
Massima numero 41221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Rinvio all'anno 2020 dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali previsti dal d.lgs. n. 68 del 2011 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni delle Regioni, anche mediante lesione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Doglianza astratta - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Rinvio all'anno 2020 dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali previsti dal d.lgs. n. 68 del 2011 - Ricorso della Regione Veneto - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni delle Regioni, anche mediante lesione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Doglianza astratta - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile - per mancata motivazione circa la lesione dei parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 119 e 120 Cost., in quanto rinvia, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal d.lgs. n. 68 del 2011. La ricorrente non ha evidenziato alcuna, tantomeno concreta, riduzione di disponibilità finanziaria determinata in suo pregiudizio dalla disposizione censurata, per cui la questione promossa ha carattere astratto, esaurendosi in una mera doglianza rispetto al differimento temporale disposto dalla disposizione, e che investe anche le censure relative alla mancanza di ragionevolezza della protrazione del rinvio.
È dichiarata inammissibile - per mancata motivazione circa la lesione dei parametri evocati - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 778, della legge n. 205 del 2017, proposta dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 5, 117, secondo comma, 119 e 120 Cost., in quanto rinvia, dal 2019 al 2020, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali stabiliti dal d.lgs. n. 68 del 2011. La ricorrente non ha evidenziato alcuna, tantomeno concreta, riduzione di disponibilità finanziaria determinata in suo pregiudizio dalla disposizione censurata, per cui la questione promossa ha carattere astratto, esaurendosi in una mera doglianza rispetto al differimento temporale disposto dalla disposizione, e che investe anche le censure relative alla mancanza di ragionevolezza della protrazione del rinvio.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 778
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte