Ordinanza 48/2019 (ECLI:IT:COST:2019:48)
Massima numero 40439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 13/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Destinazione dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e dalla riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari svolgenti attività assistenziale all'interno delle aziende ospedaliere universitarie - Chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità locali socio-sanitarie e subentro delle aziende sanitarie nei relativi rapporti - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Destinazione dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione degli enti del servizio sanitario regionale e dalla riduzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari svolgenti attività assistenziale all'interno delle aziende ospedaliere universitarie - Chiusura definitiva delle gestioni liquidatorie delle disciolte unità locali socio-sanitarie e subentro delle aziende sanitarie nei relativi rapporti - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia parziale accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo.
Testo
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso, accettata dalla Regione Veneto costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnati dal Governo in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle norme impugnate).
La rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 29
co. 3
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 29
co. 4
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 30
co. 1
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 30
co. 2
legge della Regione Veneto
30/12/2016
n. 30
art. 33
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte