Sentenza 49/2019 (ECLI:IT:COST:2019:49)
Massima numero 42080
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 15/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42081  42082


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Argomentazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carente motivazione in punto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità dell'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 de 2013, conv. con modif., nella legge n. 98 del 2013. Dalla motivazione del giudice a quo, la quale supera il vaglio di non implausibilità, si coglie la necessità di fare applicazione della previsione censurata, senza che ciò interferisca con il diverso profilo della fondatezza della domanda, che il rimettente potrà esaminare - alla luce delle contrapposte argomentazioni delle parti - soltanto una volta che sia rimossa la norma censurata. (Precedente citato: sentenza n. 20 del 2018).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 32  co. 7

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte