Sentenza 49/2019 (ECLI:IT:COST:2019:49)
Massima numero 42081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  06/02/2019;  Decisione del  06/02/2019
Deposito del 15/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  42080  42082


Titolo
Previdenza - Contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo - Riduzione per le cooperative e i consorzi operanti in zone svantaggiate o di montagna - Possibile estensione, per mezzo di norma di interpretazione autentica, anche per le cooperative e i consorzi operanti in zone diverse - Irretroattività dello sgravio contributivo - Conseguente irripetibilità dei versamenti già effettuati - Violazione del principio di uguaglianza tra datori di lavoro e irragionevolezza - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del d.l. n. 69 de 2013, conv., con modif., nella legge n. 98 del 2013, che definisce, anche per il passato, i presupposti per godere degli sgravi contributivi riguardanti le zone agricole svantaggiate o di montagna, escludendo la restituzione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima del 21 agosto 2013, data della sua entrata in vigore. La norma censurata dal Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, - che offre un'interpretazione autentica dell'art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, attribuendo rilievo dirimente, per accordare gli sgravi suddetti anche alle cooperative e ai consorzi che operano in zone diverse, alla provenienza del prodotto - contrasta, nel limite alla efficacia retroattiva, non superabile attraverso un'interpretazione adeguatrice, con il principio di eguaglianza e il canone di ragionevolezza. Se, infatti, il legislatore ben può introdurre un regime contributivo più favorevole, senza estenderne gli effetti al passato, la norma denunciata preclude irragionevolmente la ripetizione dei contributi che, prima della sua entrata in vigore, siano stati già corrisposti in misura superiore al dovuto, senza che per tale disparità di trattamento si riscontri alcuna giustificazione nella peculiarità dell'obbligazione contributiva e dell'agevolazione corrispondente, in tal modo pregiudicando il datore di lavoro che sia stato sollecito nell'adempiere al proprio debito e premiando chi, nella medesima situazione, non abbia eseguito alcun pagamento. (Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2013, n. 292 del 1997, n. 421 del 1995 e n. 354 del 1992; ordinanza n. 184 del 1999).

Le norme di sanatoria, in materia previdenziale o fiscale, a differenza della diversa fattispecie del condono, lungi dal rendere non dovuti (o dovuti in misura inferiore) i pagamenti effettuati, si limitano a incentivare i pagamenti non ancora effettuati, per ragioni connesse ad esigenze della finanza pubblica, e, pertanto, non possono che applicarsi a coloro che ancora debbono regolarizzare la propria posizione. (Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2009, n. 330 del 2007, n. 234 del 2006, n. 320 del 2005 e n. 416 del 2000; ordinanza n. 303 del 1997).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 32  co. 7

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte