Sentenza 167/2024 (ECLI:IT:COST:2024:167)
Massima numero 46410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SCIARRONE ALIBRANDI
Udienza Pubblica del  24/09/2024;  Decisione del  24/09/2024
Deposito del 24/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Onere del ricorrente - Necessità di indicare le disposizioni impugnate e i parametri asseritamente violati, sostenuta da motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (nel caso di specie: inammissibilità di questioni aventi a oggetto disposizioni urbanistiche della Regione Abruzzo, che dispongono la proroga del termine di previgenza di sottotetti, vani locali e accessori, per il loro recupero e utilizzo a fini abitativi, impugnate per asserita lesione dei principi fondamentali in materia di governo del territorio attraverso la violazione di standard urbanistici nazionali). (Classif. 113003).

Testo

L’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, nei quali il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti: S. 142/24 - mass. 46257; S. 141/24 - mass. 46227; S. 133/2024 - mass. 46294; S. 123/24 - mass. 46325; S. 170/21 - mass. 44134; S. 20/21 - mass. 43600).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali della materia «governo del territorio», dell’art. 26, commi 20, lettera a, e 21, della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2024, nella parte in cui prorogano al 31 dicembre 2022 il termine di previgenza per il recupero e l’utilizzo, a fini abitativi, di sottotetti, vani e locali accessori. L’asserzione del ricorrente che le disposizioni impugnate permettano, mediante interventi in deroga, la generalizzata possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente, indipendentemente dai parametri urbanistici e delle densità edilizie, si rivela apodittica, tra l’altro omettendo del tutto un’argomentazione, seppure sintetica, a sostegno dell’asserita deroga prodotta agli standard urbanistici, tanto più alla luce del complessivo sistema normativo regionale in cui le impugnate disposizioni si inseriscono).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  25/01/2024  n. 4  art. 26  co. 20

legge della Regione Abruzzo  25/01/2024  n. 4  art. 26  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte