Sentenza 50/2019 (ECLI:IT:COST:2019:50)
Massima numero 41741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  04/12/2018;  Decisione del  04/12/2018
Deposito del 15/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41740  41742


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezioni preliminari.

Testo

Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000. I rimettenti hanno accertato la ricorrenza degli ulteriori requisiti richiesti per la concessione dell'assegno sociale in capo ai ricorrenti nei giudizi a quibus e hanno adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza delle questioni.

L'art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, in base al quale l'assegno sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, è corrisposto "agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente in via continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale", non detta un criterio sostitutivo, bensì cumulativo, rispetto al possesso del requisito del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) previsto dal comma 19 dell'art. 80 della legge n. 388 del 2000. Il riferimento agli "aventi diritto" presuppone infatti la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte