Sentenza 50/2019 (ECLI:IT:COST:2019:50)
Massima numero 41742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  04/12/2018;  Decisione del  04/12/2018
Deposito del 15/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:  41740  41741


Titolo
Straniero - Straniero extracomunitario - Assegno sociale - Requisito ulteriore rispetto a quelli già previsti - Titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, violazione del diritto all'assistenza sociale, nonché delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e degli obblighi derivanti dalla CEDU - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dai Tribunali di Torino e di Bergamo, in funzione di giudici del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 38, 10, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimi due in relazione all'art. 14 della CEDU - dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, nella parte in cui subordina la concessione dell'assegno sociale agli stranieri extracomunitari al requisito "ulteriore" della titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno). Stante la limitatezza delle risorse disponibili, il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché esse non siano manifestamente irragionevoli né intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, certificata dal permesso indicato. In tal modo, le provvidenze ulteriori rispetto a servizi e prestazioni che soddisfano un bisogno primario dell'individuo, divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo. (Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2015, n. 22 del 2015, n. 222 del 2013, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009 e n. 306 del 2008).

La Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona. Per questa parte, infatti, la prestazione non è tanto una componente dell'assistenza sociale (che l'art. 38, primo comma, Cost. riserva al "cittadino"), quanto un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona di cui all'art. 2 Cost. (Precedente citato: sentenza n. 222 del 2013).



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2000  n. 388  art. 80  co. 19

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10  co. 1

Costituzione  art. 10  co. 2

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14