Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Inesigibilità dei crediti affidati agli agenti della riscossione - Proroga del termine per la presentazione o l'integrazione delle comunicazioni relative - Introduzione, ai fini di controllo nel tempo delle quote di crediti dichiarate inesigibili, del meccanismo "scalare inverso" - Denunciata irragionevolezza, preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale, violazione dei principi dell'effettività della tutela giurisdizionale, del perseguimento degli equilibri di finanza pubblica, del buon andamento dell'organizzazione dei pubblici uffici nonché di quello di effettività della capacità contributiva - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni - Invito al legislatore.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per la Regione Abruzzo, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost., dell'art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge n. 190 del 2014, che impongono un differimento fino al biennio 2038/2039 per i ruoli del 2000 dell'esercizio del potere di controllo degli enti creditori sulle quote di cui i soggetti "pubblici" sono affidatari per la riscossione e, in ogni caso, vietano di sottoporre a controllo le quote di valore inferiore o pari a 300 euro. La rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la normativa censurata - che ha introdotto un sistema di straordinaria eccezionalità per il controllo nel tempo delle quote dichiarate inesigibili, definito "scalare inverso" - è riferibile esclusivamente a determinate società di riscossione a partecipazione pubblica e non è applicabile, come nel caso di specie, a società cessionaria del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali. Tale disciplina può trovare applicazione solo relativamente a fattispecie ricomprese in proroghe "specifiche" (disposte dal comma 12 dell'art. 3 del d.l. n. 203 del 2005), e quindi non può applicarsi alle società private "scorporate". (Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2017, n. 257 del 2010 e n. 46 del 2010; ordinanze n. 259 del 2016, n. 92 del 2016, n. 36 del 2016 e n. 23 del 2004).
Una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come bene pubblico funzionale alla valorizzazione della democrazia rappresentativa, mentre meccanismi comportanti una lunghissima dilazione temporale sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica. In tale prospettiva deve essere sottolineata l'esigenza che per i crediti di minore dimensione il legislatore predisponga sistemi di riscossione più efficaci, proporzionati e tempestivi di quelli fin qui adottati. (Precedenti citati: sentenze n. 18 del 2019, n. 247 del 2017, n. 80 del 2017 e n. 184 del 2016).