Ordinanza 52/2019 (ECLI:IT:COST:2019:52)
Massima numero 41939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente LATTANZI - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
05/02/2019; Decisione del
05/02/2019
Deposito del 15/03/2019; Pubblicazione in G. U. 20/03/2019
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - Requisiti - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, violazione del diritto all'assistenza sociale, nonché delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dalla CEDU - Inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Insufficiente motivazione a sostegno della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Straniero extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare - Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - Requisiti - Possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, violazione del diritto all'assistenza sociale, nonché delle norme di diritto internazionale e degli obblighi derivanti dalla CEDU - Inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Insufficiente motivazione a sostegno della censura - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente motivazione a sostegno della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della CEDU, e 38 Cost. - dell'art. 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 97 del 2013, e dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità. Il rimettente avrebbe dovuto prendere in esame la direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - e in particolare il principio di parità di trattamento (art. 12) riconosciuto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come interpretato dalla Corte di giustizia europea,- e valutarne l'applicabilità nel caso sottoposto al suo giudizio. (Precedente citato: ordinanza n. 95 del 2017).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per inesatta e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nonché per insufficiente motivazione a sostegno della censura, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, quest'ultimo in relazione all'art. 14 della CEDU, e 38 Cost. - dell'art. 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 97 del 2013, e dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui limitano ai soli cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo l'accesso all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e a quello di maternità. Il rimettente avrebbe dovuto prendere in esame la direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - e in particolare il principio di parità di trattamento (art. 12) riconosciuto a determinate categorie di cittadini di paesi terzi, come interpretato dalla Corte di giustizia europea,- e valutarne l'applicabilità nel caso sottoposto al suo giudizio. (Precedente citato: ordinanza n. 95 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 65
co. 1
legge
06/08/2013
n. 97
art. 13
co. 1
decreto legislativo
26/03/2001
n. 151
art. 74
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 10
co. 2
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 14