Bilancio e contabilità pubblica - Equilibrio di bilancio degli enti territoriali - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze recante chiarimenti in materia di pareggio di bilancio per il triennio 2018-2020 - Limitazione della possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione ed esclusione dell'avanzo vincolato di amministrazione dal prospetto di bilancio - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri - il processo relativo al conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avverso la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 2018, recante chiarimenti in materia di pareggio di bilancio degli enti territoriali per gli anni 2018-2020, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo e secondo comma, 119 (in particolare) primo, secondo e sesto comma, 120, secondo comma, e 136 Cost.; 10 della legge cost. n. 3 del 2001; 5 della legge cost. n. 1 del 2012; 7, 25, 48, 49, 51, 52, 63 e 65 dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia; ed in relazione agli artt. 9 e 12 della legge n. 243 del 2012, al d.P.R. n. 114 del 1965, al d.lgs. n. 8 del 1997, al d.lgs. n. 137 del 2007, all'art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997 e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009.
In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 132 del 2011 e n. 44 del 2009).