Sentenza 168/2024 (ECLI:IT:COST:2024:168)
Massima numero 46401
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/09/2024;  Decisione del  25/09/2024
Deposito del 28/10/2024; Pubblicazione in G. U. 30/10/2024
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Istruzione - Istruzione pubblica - Norme della Regione autonoma Sardegna - Riorganizzazione della rete scolastica - Mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024 - Mantenimento, in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie nelle autonomie scolastiche soppresse - Violazione della competenza statale esclusiva nelle materie «norme generali sull'istruzione» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» - Illegittimità costituzionale. (Classif. 137004).

Testo

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. n) e g), Cost., la legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 che, nelle more dell’approvazione di una legge regionale di riforma, interviene in materia di istruzione e formazione stabilendo l’avvio della procedura per definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche in essere nell’a.s. 2023-2024 (art. 1) nonché l’istituzione, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione, e in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie (artt. 2 e 3), i cui relativi oneri sono posti a carico della Regione (art. 4). Nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico le regioni – libere di definire il tipo e l’ubicazione delle istituzioni scolastiche e di decidere di istituire nuovi plessi o aggregare gli esistenti – devono, ai sensi della legge n. 197 del 2022 sulla riorganizzazione della rete scolastica, rispettare il contingente organico determinato dallo Stato e superare, a regime, l’istituto della reggenza (fatta salva la puntuale deroga percentuale per l’a.s. 2024-2025). La revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici va, infatti, ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di norme generali sull’istruzione mirando la citata riforma a ridefinire un aspetto di fondo dell’autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, tramite l’istituzione di un binomio tra l’autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente. L’impugnato art. 1, pertanto, nel porsi l’obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, contrasta con il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Allo stesso modo, gli artt. 2 e 3 – sottraendo parte del personale docente all’espletamento delle funzioni didattiche – incidono sull’autonomia scolastica e sulla stessa determinazione degli organici. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo violano, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riguardando tutte personale inserito nel pubblico impiego statale; ciò senza peraltro chiarire, per gli artt. 2 e 3, in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai citati presidi. Rimanendo la restante disposizione della legge regionale, relativa alla sua entrata in vigore (art. 5), priva di autonoma portata normativa, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende all’intero testo normativo. (Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45924; S. 31/2021 - mass. 43631; S. 228/2018 - mass. 41016; S. 217/2015 - mass. 38584; S. 200/2009 - mass. 33545 - 335456 - 33547 - 33548).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  05/02/2024  n. 2  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte