Sentenza 86/2026 (ECLI:IT:COST:2026:86)
Massima numero 47531
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SANDULLI M. A.
Udienza Pubblica del  25/03/2026;  Decisione del  25/03/2026
Deposito del 21/05/2026; Pubblicazione in G. U. 27/05/2026
Massime associate alla pronuncia:  47524  47525  47526  47527  47528  47529  47530  47533  47534  47535  47536  47537  47538


Titolo
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Competenza delle regioni a individuare le variazioni edilizie essenziali - Limiti - Impossibilità di presumere che, al di sotto di una determinata soglia, la variazione non possa mai essere essenziale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che definisce le opere che eseguono variazioni essenziali e parziali in difformità al titolo abilitativo). (Classif. 090010).

Testo

Pur se le regioni sono competenti a individuare gli interventi che costituiscono variazioni edilizie essenziali, non è compatibile con l’art. 32 t.u. edilizia – norma fondamentale di riforma economico-sociale – la normativa regionale che nega in via generale la consistenza di variazione essenziale a modificazioni che si mantengano al di sotto di una determinata soglia percentuale, posto che anche modifiche al di sotto delle eventuali soglie percentuali individuate dai legislatori regionali possono determinare la sostanziale diversità dell’opera rispetto a quella oggetto del titolo abilitativo. Pertanto, la legislazione regionale sulle variazioni essenziali (anche se riconducibile alla competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale) deve essere interpretata nel senso che il superamento degli eventuali limiti quantitativi previsti determina certamente una variazione essenziale, ma non anche che, a contrario, al di sotto di tali limiti l’essenzialità della variazione possa essere automaticamente esclusa, dovendo, in questa ultima ipotesi, sempre essere possibile, per l’interprete, valutare se l’intervento determini la sostanziale diversità rispetto all’intervento autorizzato. (Precedente: S. 119/2024 - mass. 46273).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 7, comma 1, lett. d, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che introduce il comma 1-bis all’art. 5 nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985. La disposizione impugnata dal Governo, qualificando come parziali difformità, sulla base di predeterminati limiti quantitativi, gli interventi edilizi che non raggiungono le soglie fissate per le variazioni essenziali, esclude ex lege dalla nozione di variazione essenziale opere che, in concreto, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, risultino sostanzialmente diverse da quelle assentite dal titolo edilizio. La norma regionale si pone pertanto in contrasto con l’art. 32, comma 1, del t.u. edilizia, in quanto sottrae alla valutazione in concreto interventi potenzialmente qualificabili come variazioni essenziali. Essa incide, altresì, sul regime giuridico proprio delle variazioni essenziali, le quali continuano ad essere soggette, da un lato, al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo e autonomo e, dall’altro, al più severo regime repressivo dell’obbligo di demolizione o rimozione, a pena di acquisizione gratuita al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime, e senza la possibilità di regolarizzare l’abuso, ove la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, con il pagamento di una sanzione pecuniaria: c.d. fiscalizzazione dell’abuso).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  17/06/2025  n. 18  art. 7  co. 1

legge della Regione autonoma Sardegna  11/10/1985  n. 23  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte