Amministrazione pubblica - In genere - Piano triennale di fabbisogno del personale - Finalità - Ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili - Contenuto - Programmazione delle esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane - Limitazioni - Rispetto dei limiti alle assunzioni previste dalla legislazione vigente nonché dei limiti di spesa per il personale - In particolare: Piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale - Loro incidenza sull'attività amministrativa e organizzativa regionale - Necessaria approvazione da parte delle regioni (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione statale che prevede che il PTFP per il SSR, predisposto dalle regioni, sia approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria). (Classif. 231011)
Il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) – finalizzato ad ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi – è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, nel cui ambito le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente nonché nei limiti di spesa per il personale. (Precedente: S. 154/2019).
L’approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale sanitario regionale – atto puntuale e vincolante rivolto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane e incidente direttamente sull’attività amministrativa e organizzativa regionale – deve essere affidata alle regioni.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., l’art. 5, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., che prevede che i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale – predisposti dalle regioni sulla base della nuova metodologia che, a decorrere dal 2025, dovrà definire il fabbisogno di personale degli enti del SSN, anche ai fini dell’incremento della spesa sanitaria – siano approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria. La disposizione, impugnata dalle Regioni Toscana e Campania, attribuendo a organi statali la competenza ad approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale, incide sia sulla competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale sia su quella concorrente in materia di tutela della salute). (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46884; S. 202/2024 - mass. 46461; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 207/2010).