Eguaglianza (principio di) - In genere - Giudizio di eguaglianza in senso stretto (raffronto fra fattispecie) - Natura - Giudizio di relazione - Valutazione da compiersi sulla base dei diritti, dei doveri e degli interessi costituzionali in gioco, nonché delle esigenze di coerenza sistematica e della ratio delle discipline poste a confronto. (Classif. 092001).
Fermi restando i divieti esplicitamente elencati dall’art. 3, primo comma, Cost., nel giudizio di eguaglianza rilevano i soli profili per i quali si discute di diritti, doveri o interessi specificamente costituzionali. Inoltre, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative deve avere a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione. Pertanto, soltanto a fronte di sperequazioni sanzionatorie tra fattispecie omogenee, ovvero di equiparazioni sanzionatorie tra fattispecie eterogenee, non sorrette da alcuna ragionevole giustificazione, si può ritenere che la scelta legislativa trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47322; S. 90/2025 - mass. 46833; S. 68/2012 - mass. 36174).