Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Competenza delle regioni a individuare le variazioni edilizie essenziali - Limiti - Impossibilità di presumere che, al di sotto di una determinata soglia, la variazione non possa mai essere essenziale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Sardegna che definisce le opere che eseguono variazioni essenziali e parziali in difformità al titolo abilitativo). (Classif. 090010).
Pur se le regioni sono competenti a individuare gli interventi che costituiscono variazioni edilizie essenziali, non è compatibile con l’art. 32 t.u. edilizia – norma fondamentale di riforma economico-sociale – la normativa regionale che nega in via generale la consistenza di variazione essenziale a modificazioni che si mantengano al di sotto di una determinata soglia percentuale, posto che anche modifiche al di sotto delle eventuali soglie percentuali individuate dai legislatori regionali possono determinare la sostanziale diversità dell’opera rispetto a quella oggetto del titolo abilitativo. Pertanto, la legislazione regionale sulle variazioni essenziali (anche se riconducibile alla competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale) deve essere interpretata nel senso che il superamento degli eventuali limiti quantitativi previsti determina certamente una variazione essenziale, ma non anche che, a contrario, al di sotto di tali limiti l’essenzialità della variazione possa essere automaticamente esclusa, dovendo, in questa ultima ipotesi, sempre essere possibile, per l’interprete, valutare se l’intervento determini la sostanziale diversità rispetto all’intervento autorizzato. (Precedente: S. 119/2024 - mass. 46273).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 7, comma 1, lett. d, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, che introduce il comma 1-bis all’art. 5 nella legge reg. Sardegna n. 23 del 1985. La disposizione impugnata dal Governo, qualificando come parziali difformità, sulla base di predeterminati limiti quantitativi, gli interventi edilizi che non raggiungono le soglie fissate per le variazioni essenziali, esclude ex lege dalla nozione di variazione essenziale opere che, in concreto, per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione, risultino sostanzialmente diverse da quelle assentite dal titolo edilizio. La norma regionale si pone pertanto in contrasto con l’art. 32, comma 1, del t.u. edilizia, in quanto sottrae alla valutazione in concreto interventi potenzialmente qualificabili come variazioni essenziali. Essa incide, altresì, sul regime giuridico proprio delle variazioni essenziali, le quali continuano ad essere soggette, da un lato, al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo e autonomo e, dall’altro, al più severo regime repressivo dell’obbligo di demolizione o rimozione, a pena di acquisizione gratuita al patrimonio del comune del bene e dell’area di sedime, e senza la possibilità di regolarizzare l’abuso, ove la sua rimozione arrecherebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, con il pagamento di una sanzione pecuniaria: c.d. fiscalizzazione dell’abuso).