Sentenza 56/2019 (ECLI:IT:COST:2019:56)
Massima numero 42338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente LATTANZI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/02/2019; Decisione del
20/02/2019
Deposito del 20/03/2019; Pubblicazione in G. U. 27/03/2019
Titolo
Ricorso in via principale - Motivazione sufficientemente chiara delle ragioni di impugnazione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Motivazione sufficientemente chiara delle ragioni di impugnazione - Ammissibilità del ricorso - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione circa le ricadute sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 1079 e 1080, della legge n. 205 del 2017, in riferimento all'art. 118 Cost. L'eccezione di inammissibilità presenta profili di oscurità, mentre dalla motivazione complessiva della censura emergono in modo sufficientemente chiaro le ragioni per le quali le disposizioni impugnate comprimerebbero l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di motivazione circa le ricadute sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alla ricorrente, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, commi 1079 e 1080, della legge n. 205 del 2017, in riferimento all'art. 118 Cost. L'eccezione di inammissibilità presenta profili di oscurità, mentre dalla motivazione complessiva della censura emergono in modo sufficientemente chiaro le ragioni per le quali le disposizioni impugnate comprimerebbero l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 1079
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 1080
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte