Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra enti - Silenzio dello Stato - Violazione del giudicato costituzionale e del principio di leale collaborazione - Accoglimento del ricorso.
È dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso all'Agenzia per la coesione territoriale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), e al Dipartimento per le politiche di coesione, serbare il silenzio sulla nota della Regione Umbria del 13 febbraio 2017, prot. n. 33358-2017, omettendo così di avviare e concludere in tempi ragionevoli, e in accordo con la controparte, il procedimento mirante a quantificare le spettanze regionali e le modalità della loro soddisfazione, relative alla riprogrammazione delle risorse nazionali già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 9-sexies, del d.l. n. 78 del 2015, contenuta nella sentenza n. 13 del 2017, ha fatto venir meno il fondamento legislativo del silenzio serbato dallo Stato sulla domanda regionale di restituzione delle risorse, con conseguente violazione del giudicato costituzionale ai sensi dell'art. 136 Cost. Non risponde inoltre al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 117 Cost., il comportamento tenuto dallo Stato, che, pur consapevole degli effetti della sentenza citata, serba il silenzio sulla nota, non dando seguito ad alcuna concreta iniziativa per venir incontro alle esigenze regionali. Secondo la giurisprudenza costituzionale, è fondato il conflitto di attribuzione tra enti anche quando il fondamento legislativo dell'atto impugnato sia venuto meno a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale. (Precedente citato: sentenza n. 103 del 2016).
Sulla norma contenuta nell'art. 136 Cost. poggia il contenuto pratico di tutto il sistema delle garanzie costituzionali, in quanto essa toglie immediatamente ogni efficacia alla norma illegittima, senza possibilità di compressioni od incrinature nella sua rigida applicazione (Precedente citato: sentenze n. 169 del 2015 e n. 73 del 1963).
L'efficacia preclusiva del giudicato opera nei confronti del legislatore e riguarda ogni disposizione che intenda mantenere in piedi o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di quella struttura normativa che aveva formato oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale, ovvero che ripristini o preservi l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. (Precedente citato: sentenze n. 5 del 2017, n. 72 del 2013 e n. 350 del 2010).
Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche se la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012, n. 922 del 1988, n. 223 del 1983 e n. 88 del 1966).